Lo Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia viene riconosciuto quale Ente del Terzo Settore denominato: "CEAV CANCRO E ASSISTENZA VOLONTARIA ODV", che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale con personalità giuridica.

L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà: "CEAV CANCRO E ASSISTENZA VOLONTARIA ODV ETS".

L’organizzazione ha sede legale in via FRANCESCO MARZOLO N. 15/B nel comune di PADOVA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’organizzazione esercita senza scopo di lucro, attività di assistenza socio sanitaria per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ha per scopo l’aiuto, in forma materiale e spirituale, agli ammalati di cancro e alle loro famiglie specialmente nelle fasi più avanzate della malattia, sia al domicilio dei singoli assistiti, che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali.

Si propone inoltre di informare la cittadinanza sulle problematiche legate alla malattia oncologica, ivi compresa la prevenzione.

Si adopera, infine, per la promozione del volontariato nel settore dell’assistenza ai malati oncologici.

ALLEGATO "B" AL N. 18.099 DI RACC. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato, consistono in:

  • ASSISTENZA E SUPPORTO DOMICILIARE AGLI AMMALATI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA.
  • SOSTEGNO PSICOLOGICO, SOCIALE ED ASSISTENZIALE AL PAZIENTE ONCOLOGICO E ALLA FAMIGLIA.
  • INIZIATIVE VOLTE ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA QUALITA’ DI VITA DEGLI AMMALATI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA.
  • INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E L’INFORMAZIONE NEL SETTORE ONCOLOGICO.
  • DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO.

L’organizzazione potrà svolgere in via strumentale attività diverse o connesse alle finalità indicate precedentemente, nell’ambito delle previsioni di legge.

ART. 6 (Durata)

L’organizzazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

ART. 7 (Organismo di rappresentanza e di consulenza)

L’organizzazione aderisce a organismi di rappresentanza e di consulenza tra i quali anche l’associazione di riferimento per il terzo settore.

ART. 8 (Patrimonio e risorse dell’associazione)

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti da soci o terzi, nonché dai proventi delle attività dell’associazione.

I proventi derivanti dall’attività istituzionale, i contributi associativi, i proventi di attività accessorie, i contributi volontari e i lasciti saranno interamente utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari.

Il patrimonio iniziale è costituito da contributi associativi e da contributi volontari.

ART. 9 (Gli associati)

Possono far parte dell’associazione coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividano gli scopi dell’organizzazione.

La domanda di ammissione sarà presentata al Consiglio direttivo e da questo esaminata.

Per l’accettazione, l’aspirante associato si impegna a condividere gli scopi dell’organizzazione ed a rispettarne lo statuto e le norme regolamentari.

Gli associati, attraverso il pagamento di una quota associativa annuale deliberata dall’Assemblea, partecipano alle attività dell’organizzazione.

Il titolo di associato è personale e non cedibile.

ART. 10 (Diritti degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

  • partecipare all’Assemblea;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione;
  • essere eletti agli organi sociali secondo le modalità previste dallo statuto;
  • proporre all’Assemblea iniziative e modifiche statutarie;
  • essere uditi dal Consiglio Direttivo in caso di espulsione dall’associazione;
  • godere dei servizi resi dall’organizzazione.

ART. 11 (Doveri degli associati)

Gli associati si impegnano a:

  • condividere gli scopi dell’organizzazione e rispettarne lo statuto e le norme regolamentari;
  • pagare la quota associativa stabilita dall’Assemblea;
  • adempiere gli incarichi conferiti dagli organi sociali;
  • partecipare all’Assemblea.

ART. 12 (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per:

  • dimissioni;
  • decesso;
  • espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
  • morosità nel pagamento della quota associativa.

ART. 13 (Organi dell’associazione)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

ART. 14 (L'Assemblea degli associati)

L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata con almeno 15 giorni di preavviso, mediante affissione all’albo dell’associazione e con comunicazione scritta o via email a tutti gli associati.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, che avrà luogo almeno mezz’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.

ART. 15 (Attribuzioni dell’Assemblea)

L’Assemblea delibera su:

  • l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
  • l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  • la nomina di eventuali Presidenti onorari e soci onorari;
  • la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • la determinazione delle quote associative e dei contributi volontari;
  • il bilancio preventivo e consuntivo;
  • la fusione, scissione o liquidazione dell’associazione;
  • la deliberazione di scioglimento dell’associazione e l’attribuzione del patrimonio residuo ad altra organizzazione non lucrativa o per scopi di pubblica utilità.

ART. 16 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione ed è eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dagli stessi consiglieri.

ART. 18 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell’associazione e sulla corrispondenza tra la gestione finanziaria e la documentazione amministrativa.

ART. 19 (Le Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 20 (Le Deliberazioni)

Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere redatte in un apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

I verbali devono essere conservati presso la sede dell’associazione e possono essere consultati dagli associati previa richiesta motivata.

ART. 21 (Le Rappresentanze esterne)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di necessità, il Consiglio Direttivo può conferire rappresentanza speciale a uno o più suoi membri.

ART. 22 (Modifiche dello Statuto)

Lo statuto può essere modificato solo dall’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati.

La modifica dello statuto richiede il voto favorevole almeno dei due terzi degli associati presenti in Assemblea.

ART. 23 (Scioglimento dell’Associazione)

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l’Assemblea determina l’ente o gli enti destinatari del patrimonio residuo, che dovranno utilizzarlo per scopi di pubblica utilità.